CHI SIAMO
Il nostro obiettivo è quello di porci come partner strategici della vostra azienda nel settore della medicina del lavoro e della sicurezza sul lavoro. Il nostro operato è sempre dettato dai principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione Internazionale di salute occupazionale (ICOH). Pertanto siamo in grado di offrire un servizio al massimo livello, garantendovi il raggiungimento della salute sui luoghi di lavoro. Il nostro studio, con base a Potenza, presta la propria consulenza a clienti su tutto il territorio della Basilicata e del Sud Italia.

La medicina del lavoro è quella branca della medicina che si occupa della prevenzione, della diagnosi e della cura delle malattie causate dalle attività lavorative. Il medico del lavoro ha una particolare esperienza nell'identificare i danni causati dall'esposizione del lavoratore a:
1) Agenti Chimici
Connessi con l'impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive in relazione a:
- Ingestione
- Contatto Cutaneo
- Inalazione per presenza di inquinanti aerodispersi sotto forma di: polveri, fumi, nebbie, gas e vapori.
2) Agenti Fisici
Che interagiscono in vari modi con l'organismo umano:
- Rumore
- Vibrazioni
- Ultrasuoni
- Radiazioni non ionizzanti (presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, microonde, radiazioni infrarosse, luce, laser, etc.)
- Microclima (carenze nella climatizzazione dell'ambiente per quanto attiene a temperatura, umidita relativa, ventilazione, calore radiante, condizionamento)
- Illuminazione (carenze nei livelli di illuminamento ambientale edei posti di lavoro (in relazione alla tipologia della lavorazione)
- Videoterminali (posizionamento, illuminotecnica, postura, microclima, etc.)
3) Agenti Biologici
Connessi con l'esposizione (ingestione, contatto cutaneo, inalazione) a organismi e microrganismi patogeni o non, colture cellulari, endoparassiti umani, presenti nell'ambiente a seguito di:
- emissione involontaria (impianto condizionamento, emissioni di polveri organiche, etc.)
- emissione incontrollata (impianti di depurazione delle acque, manipolazione di materiali infetti in ambiente ospedaliero, impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti ospedalieri, etc.)
- trattamento o manipolazione volontaria, a seguito di impiego per ricerca sperimentale in vitro o in vivo o in sede di vera e propria attività produttiva (biotecnologie)
4) Rischi trasversali o organizzativi
Organizzazione del Lavoro
- Processi di lavoro usuranti: per esempio: lavori in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno
- Pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e alla salute: programmi di controllo e monitoraggio ambientale e biologico
- Manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza
- Procedure adeguate per far fronte agli incidenti e a situazioni di emergenza
- Movimentazione manuale dei carichi
- Lavoro ai VDT (es.: Data Entry)
Fattori Psicologici
- Intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro
- Carenze di contributo al processo decisionale e conflittualità
- Complessità delle mansioni e carenza di controllo
- Reattività anomala a situazioni di emergenza
Fattori Ergonomici
- Sistemi di sicurezza e affidabilità delle informazioni
- Conoscenze e capacità del personale
- Norme di comportamento
- Soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette in condizioni variabili
Condizioni di lavoro difficili
- Lavoro in atmosfere a pressione superiore o inferiore al normale
- Condizioni climatiche esasperate
- Lavoro in acqua: in superficie (es.: piattaforme) e in immersione
- Ergonomia delle attrezzature di protezione personale e del posto di lavoro
- Carenza di motivazione alle esigenze di sicurezza
Il Medico Competente è il medico che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri numerosi compiti previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Il Medico Competente, in possesso del titolo di specializzazione in Medicina del Lavoro, deve partecipare a continui programmi di aggiornamento e deve essere iscritto all’Elenco dei Medici Competenti istituito presso il ministero della salute. Il medico dipendente da una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non puo prestare ad alcun titolo ed in alcuna parte del territorio nazionale, attività di Medico Competente.
Il Medico Competente viene scelto e nominato dal datore di lavoro che gli assicura le condizioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti in piena autonomia, avvalendosi anche di altri medici specialisti.
Attraverso la specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale il MC collabora all’attuazione di quanto necessario affinchè l’attività lavorativa si svolga nel rispetto dei principi e delle norme che tutelano la salute dei lavoratori.
A tal fine il medico che opera in azienda è uno specialista esperto in Medicina del Lavoro la cui “competenza” è caratterizzata da una specifica cultura, esperienza e responsabilita professionale orientate verso la tutela della salute del lavoratore e della prevenzione degli infortuni e delle patologie lavoro-correlate.
OBBIETTIVO DEL MEDICO COMPETENTE (raccomandazione 112 Bureau International du Travail) è la protezione dei lavoratori da tutti i pericoli per la salute che possono derivare dal loro lavoro e contribuire allo stabilimento e mantenimento di un livello più alto possibile di benessere fisico e mentale dei lavoratori. Per tutti questi motivi il “costo” aziendale del MC va considerato Un investimento finalizzato a migliorare l’azienda in tutti i suoi aspetti: clima sociale, riduzione dell’assenteismo, riduzione gli infortuni, utilizzare al meglio i lavoratori in relazione alle proprie caratteristiche e i propri limiti, migliorare le relazioni con gli enti esterni di vigilanza e controllo, riduzioni dei costi assicurativi INAIL.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria:
- nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente;
- qualora, pur non essendo obbligatoria, sia richiesta dal lavoratore, e il medico competente la ritenga correlata ai rischi professionali.
I casi previsti dalla norma si riferiscono in particolare all’esposizione a rischi di natura
- chimica (sostanze, preparati chimici),
- fisica ( rumore, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici)
- biologica.
In alcuni casi è facile definire l’esistenza dell’obbligo in quanto lo stesso è legato alla semplice presenza di un agente di rischio (ad esempio i cancerogeni, primo tra tutti l’amianto).
Nella maggior parte dei casi, invece, l’obbligo emerge dalla valutazione della situazione di rischio e sussiste solo se il grado di esposizione è tale da richiedere, come misura di prevenzione aggiuntiva, la sorveglianza sanitaria.
Per alcuni agenti di rischio (ad esempio il rumore e le vibrazioni), per i quali sussiste un obbligo di misurare l’esposizione con strumentazione idonea, l’obbligo scatta solo al superamento di valori definiti. Per altri – in particolare nel caso di esposizione ad agenti chimici – la definizione dell’obbligo è meno chiara e va preceduta da un’accurata valutazione del rischio.
Non sempre, quindi, è facile definire in maniera assoluta l’esistenza dell’obbligo, in particolare quando ci si trova di fronte a mansioni che espongono a una molteplicità di fattori di rischio ma di bassa consistenza. In questi casi, soprattutto se la situazione è al limite, è conveniente effettuare la sorveglianza sanitaria tenendo presente che la stessa, prima che un obbligo e un costo, deve essere colta dall’impresa come una forma di tutela.
Il datore di lavoro deve sottoporre a sorveglianza sanitaria, qualora vi siano i presupposti, tutti i soggetti aziendali che il Testo Unico definisce come lavoratori e che svolgono la loro attività nell’ambito della sua organizzazione. In particolare sono soggetti all’obbligo:
- i lavoratori, qualsiasi sia il tipo di contratto che li lega all’azienda (anche i lavoratori interinali);
- i soci lavoratori;
- gli associati in partecipazione;
- i soggetti in genere beneficiari di iniziative di tirocini formativi e di orientamento ( “stage aziendali”).
La sorveglianza sanitaria aziendale consiste nell’effettuazione di visite mediche e di esami clinici o biologici o indagini diagnostiche mirati al rischio cui è esposto il soggetto. Dal punto di vista dei tempi di effettuazione la norma prevede:
1. visita medica preventiva: intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. Va effettuata dopo l’assunzione e prima di adibire il lavoratore alla mansione. Poiché condiziona l’effettivo inizio dell’attività lavorativa si consiglia di allertare il medico prima dell’assunzione in maniera tale che la visita possa essere programmata immediatamente a ridosso dell’assunzione. E’ importante rimarcare, invece, che è espressamente vietata la visita “Preassuntiva”;
2. visita medica periodica.: é diretta a controllare lo stato di salute dei lavoratori e ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità degli accertamenti, qualora non sia specificata dalla normativa, di norma viene stabilita una volta l’anno, salvo diversa indicazione del medico competente, o provvedimento motivato dell’organo di vigilanza;
3. visita medica in occasione del cambio della mansione: è diretta a verificare l’idoneità della mansione specifica. In questo caso sara onere del datore di lavoro comunicare tempestivamente al medico aziendale l’eventuale cambiamento di mansioni assegnate, affinché il medico competente possa procedere alla visita preventiva di idoneità obbligatoria;
4. visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro: solo nei casi specifici previsti dalla normativa.
Per quanto riguarda gli esiti del controllo sanitario, il medico esprime, informandone per iscritto datore di lavoro e lavoratore, i seguenti giudizi relativi alla mansione:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea (con indicazione dei tempi) o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
1. Dott. Vito Gerardi (Vedi Curriculum)
Medico Chirurgo – Specialista in Medicina del Lavoro
2. Dott. Donato Gerardi
Medico Chirurgo
3. Dott.ssa Patrizia Tarzia
Medico Chirurgo
Fanno parte del nostro staff Medici, Infermieri e Consulenti tecnici coinvolti a tutto campo nel settore della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.





