SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

PER SAPERNE DI PIU'

Per saperne di più su Medicina del Lavoro, sicurezza sul lavoro e D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro)  vi riportiamo i concetti fondamentali  allo scopo di richiamare le Aziende alla corretta applicazione della normativa.

1) IL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 (TESTO UNICO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO)

Il quadro normativo in materia di salute e sicurezza fino all’aprile 2008 si presentava come una costellazione di leggi (la più nota delle quali era il D.Lgs. 626/94) oggi tutte abrogate e confluite nel D.Lgs. 81/2008, il cosiddetto TESTO UNICO della sicurezza.

Il TU non risponde solo ad una istanza di semplificazione normativa, ma introduce nuovi obblighi e responsabilità che coinvolgono a tutto campo gli operatori della sicurezza. Uno degli elementi più significativi inseriti nel TU e già introdotti dalla legge 123/2007 (contenente la delega al governo al riordino della normativa) è rappresentato dal rafforzamento dell’apparato sanzionatorio mediante un inasprimento delle sanzioni comminate in caso di violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le principali novità comprendono:

- l’ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza a tutti i lavoratori che operano nei luoghi di lavoro, senza distinzione di tipo contrattuale, in nome del principio di “effettività della tutela”
- il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda, in particolare di quelle dei rappresentanti dei lavoratori territoriali e di un rappresentante di sito produttivo, presente in realtà particolarmente complesse e pericolose;
- la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza per migliorare l’efficienza degli interventi;
- la revisione del sistema delle sanzioni: è prevista la pena dell’arresto da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività ad elevata pericolosità.
-Nei casi meno gravi di inadempienza, il decreto legislativo prevede, invece, che al datore di lavoro si applichi la sanzione dell’arresto alternativo all’ammenda o della sola ammenda, con un’attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni.

Per favorire l’adeguamento alle disposizioni indicate dal decreto legislativo, al datore di lavoro che si metta in regola non è applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria.
In caso di colpa dell'azienda in un infortunio con feriti o morti, vengono applicati ai responsabili sanzioni amministrative fino a 1.500.000 euro e la sospensione dell'attività. Scattano inoltre l'interdizione alla collaborazione con le P.A. e alle partecipazioni ai pubblici appalti e gare d'asta, nonchè le relative imputazioni penali.
Rimangono in vigore le norme già previste sulla sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di violazioni gravi o quando risultino in nero oltre il 20% dei lavoratori. La sospensione termina con la regolarizzazione dei lavoratori in nero e l'eliminazione delle situazioni di rischio. E il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino ad un anno.

2) OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Elemento di assoluta novità nell’ambito delle funzioni del datore di lavoro è la disciplina legislativa dell’istituto della delega di funzioni da parte del datore di lavoro stesso. Tuttavia è da specificare che la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, vigilanza che si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo previsti nei modelli di organizzazione e gestione di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008.
II datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

  • la valutazione di tutti i rischi con la con seguente elaborazione del previsto docu­mento;

  • la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.
  • Il datore di lavoro e i dirigenti devono:
    nominare il Medico Competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal TU;
    - designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio,di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
    - fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Medico Competente, ove presente;
    - prendere le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico; richiedere l’osservanza da parte dei sin­goli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza edi igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
    - richiedere al Medico Competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel TU;
    - adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
    - informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
    - adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
    - astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
    - consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
    - consegnare tempestivamente al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati sulla sicurezza;
    - elaborare il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi negli appalti) che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile,  ridurre al minimo i rischi da interferenze e consegnarne tempestivamente copia ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento delle loro funzioni;
    - prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate nell’ambito dell’attività lavorativa possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente  esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
    - comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
    - consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nelle ipotesi previste dal TU;
    - adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
    - nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
    - nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica almeno una volta all’anno;
    - aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
    - comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
    - vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

    Il datore di lavoro, inoltre, fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito alla natura dei rischi; all’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;  alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi; ai dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali; e ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

    3) IL COMPUTO DEI LAVORATORI: DESTINATARI DELLE NORME DI SICUREZZA, OBBLIGHI E DEROGHE

    Lavoratori subordinati (Art. 3, comma 4)
    Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del datore di lavoro.
    Lavoratori in somministrazione (Art. 3, comma 5)
    Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell' im­presa utilizzatrice della manodopera salvo l’obbligo di informare e formare il lavoratore a carico dell’agenzia somministratrice, per quanto riguarda l’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa. Il contratto di somministrazione può preve­dere che tale obbligo sia adempiuto dall' utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utiliz­zatore ne informa il lavoratore.
    Lavoratori in distacco (Art. 3, comma 6)
    Il distaccante ha l'onere di informare e formare il lavoratore sui ri­schi tipici derivanti dallo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato. Il distaccatario risponde di tutti gli obblighi di prevenzione e protezione.
    Lavoratori a progetto (Art.  3, comma 7)
    Il TU si applica solo nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, il quale è responsabile di tutti gli obblighi di prevenzione e protezione
    Prestazioni accessorie (Art. 3, comma 8)
    Le norme del TU e le altre norme vigenti si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici straordinari compresi l’insegnamento privato e l’assistenza domiciliare ai bambini, anziani, ammalati e disabili.
    Lavoratori a domicilio (Art. 3, comma 9)
    Il datore di lavoro è tenuto agli obblighi di formazione e informazione, di fornire dispositivi di protezione individuale e di conformità delle attrezzature alle norme di sicurezza.
    Lavoratori che rientrano nel Ccnl proprietari di fabbricati (Art. 3, comma 9)
    Il datore di lavoro è tenuto agli obblighi di formazione e informazione, di fornire dispositivi di protezione individuale e di conformità delle attrezzature alle norme di sicurezza.
    Lavoratori a distanza (Art. 3, comma 10)
    Il datore di lavoro osserva le norme per le attrezzature munite di videoterminali se fornisce attrezzature proprie o per il termine di terzi; le stesse devono essere conformi alle norme di sicurezza. Il datore di lavoro informa i lavoratori sulle politiche aziendali di salute e sicurezza sul lavoro e garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del lavoratore rispetto ai colleghi in azienda.
    Lavoratori autonomi di cui all’ art. 2222 C.C. (Art. 3, comma 11)
    Utilizzano attrezzature conformi alle norme di sicurezza; si proteggono con dispositivi di protezione individuale; si muniscono di tessera di riconoscimento se svolgono lavoro di appalto o subappalto. I lavoratori autonomi, con oneri a proprio carico, hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici.
    Componenti l’impresa familiare di cui all’ art. 230 bis C.C. (Art. 3, comma 12)
    Utilizzano attrezzature conformi alle norme di sicurezza; si proteggono con dispositivi di protezione individuale; si muniscono di tessera di riconoscimento se svolgono lavoro di appalto o subappalto.
    Piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 del C.C. (Art. 3, comma 12)
    Utilizzano attrezzature conformi alle norme di sicurezza; si proteggono con dispositivi di protezione individuale; si muniscono di tessera di riconoscimento se svolgono lavoro di appalto o subappalto;
    Soci di società semplici agricole (Art. 3, comma 12)
    Utilizzano attrezzature conformi alle norme di sicurezza; si proteggono con dispositivi di protezione individuale; si muniscono di tessera di riconoscimento se svolgono lavoro di appalto o subappalto;
    Settore agricolo – imprese che impiegano lavoratori stagionali fino a 50 giornate lavorative (Art. 3, comma 13)
    Apposito decreto semplificherà gli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria. Ai ccnl è rimesso il compito di definire specifiche modalità di attuazione delle norme del TU in materia di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
    Forze armate e di polizia, vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile, servizi di protezione civile, organizzazioni di volontariato (Art. 3, comma 2)
    Appositi decreti fisseranno deroghe alle disposizioni del TU in ragione delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative.
    Strutture giudiziarie, penitenziarie e con finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (Art. 3, comma 2)
    Appositi decreti fisseranno deroghe alle disposizioni del TU in ragione delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative.
    Università, istituti di istruzione universitaria, istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado (Art. 3, comma 2)
    Appositi decreti fisseranno deroghe alle disposizioni del TU in ragione delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative.
    Archivi, biblioteche e musei sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali (Art. 3, comma 2)
    Appositi decreti fisseranno deroghe alle disposizioni del TU in ragione delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative.
    Mezzi di trasporto aerei e marittimi (Art. 3, comma 2)
    Appositi decreti fisseranno deroghe alle disposizioni del TU in ragione delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative.
    Trasporto navale e navi da pesca (Art. 3, comma 2)
    Appositi decreti fisseranno norme di coordinamento tra le norme già vigenti e le nuove disposizioni del TU.
    Trasporto ferroviario (Art. 3, comma 2)
    Appositi decreti fisseranno norme di coordinamento tra le norme già vigenti e le nuove disposizioni del TU.

    4) VALUTAZIONE DEI RISCHI

    Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; viene effettuata dal datore di lavoro con la collaborazione del RSPP ( Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ) e RLS ( Rappresentante dei Lavoratori ), e il Medico Competente; viene aggiornata in caso di modifiche dell’attività produttiva e individua le più idonee misure di prevenzione e protezione da attuare.

    I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate da definirsi con opportuno decreto interministeriale. Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del suddetto decreto interministeriale e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.

    5) SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

    Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) deve possedere capacità e requisiti professionali definiti dalla legge (un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica  dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative e possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. Anche il datore di lavoro può svolgere l’incarico di RSPP.

    L’ istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

    a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
    b) nelle centrali termoelettriche;
    c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 19 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
    d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
    e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
    f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
    g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

    In tali ipotesi il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

    6) SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

    Il sistema di gestione è una delle più rilevanti novità introdotte dal TU. Il sistema di gestione consiste in un complesso di procedure di attuazione e controllo che debbano assicurare non solo la corretta attuazione degli obblighi previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche meccanismi di controllo dell’attuazione del medesimo modello. Il sistema di gestione, quando correttamente attuato, ha efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

    7) FORMAZIONE

    Gli obblighi di formazione e informazione già definiti nel D.Lgs. 626/94 vengono confermati nel TU ed estesi alle altre figure individuate nella normativa, con opportune precisazioni. Il contenuto della formazione e dell’informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze (viene implicitamente introdotto un obbligo, a carico del datore di lavoro, di accertare l’esito del percorso formativo e informativo attraverso test di apprendimento). Nel caso di lavoratori immigrati (rectius: non madrelingua), la formazione e l’informazione devono avvenire previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo e informativo. Le competenze acquisite in seguito allo svolgimento dell’attività di formazione devono essere registrate nel libretto formativo del cittadino (D.Lgs. n. 276/2003) il cui contenuto deve essere considerato dal datore di lavoro per la programmazione dell’attività formativa. Il contenuto del libretto formativo viene anche considerato dagli organi di vigilanza, con valore probatorio, ai fini della verifica dell’adempimento degli obblighi di formazione da parte del datore di lavoro. La centralità della figura del preposto si rileva anche nella particolare attenzione dedicata alla sua formazione, soprattutto per quanto riguarda l’individuazione e la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione da mettere in campo. Inoltre il D.Lgs. 81/2008 prevede che anche i collaboratori familiari e i lavoratori autonomi possono chiedere al datore di lavoro di partecipare alla formazione.

    DESTINATARI DELLA FORMAZIONE - D.LGS. 81/2008
      • LAVORATORE
      • PREPOSTO
      • ADDETTO ALLE EMERGENZE
      • RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
      • DATORE DI LAVORO che intende svolgere l’incarico di RSPP
      • ADDETTO E RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INTERNO ED ESTERNO
      • DIRIGENTE

    8) ABUSO DI ALCOOL E SOSTANZE STUPEFACENTI NEI LUOGHI DI LAVORO

    Il datore di lavoro deve preventivamente comunicare al medico competente l'esistenza delle mansioni a rischio e i nominativi dei lavoratori che svolgono dette mansioni ai fini dell'accertamento di assenza di abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Tali mansioni a rischio sono state individuate con provvedimenti delle Conferenze Stato-Regioni del 16 marzo 2006 (abuso di alcol) e del 30 ottobre 2007 (abuso di sostanze stupefacenti).

    Il medico competente, all'atto dell'assunzione del personale da adibirsi alle mansioni a rischio e successivamente, con periodicità da rapportare alle condizioni personali del lavoratore in relazione alle mansioni svolte, provvede a verificare l'assenza di assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti sottoponendolo a specifici tests di screening in grado di evidenziarne l'assunzione.

    Allegato I – Conferenza Stato Regioni, 16 Marzo 2006

    ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI.

    1) attivita' per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
    a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
    b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
    c) attivita' di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
    d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
    e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
    f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);
    g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
    2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
    3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
    4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualita' di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico
    comunque preposto ad attivita' diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
    5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
    6) attivita' di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
    7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attivita' di guardia particolare e giurata;
    8) mansioni inerenti le seguenti attivita' di trasporto:
    a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione
    professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
    b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio  ferroviario;
    c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;
    d) personale navigante delle acque interne;
    e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
    f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
    g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonche' il personale marittimo e tecnico  delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attivita' off-shore e delle navi posatubi;
    h) responsabili dei fari;
    i) piloti d'aeromobile;
    l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
    m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
    n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
    o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
    p) addetti alla guida di' macchine di movimentazione terra e merci;
    9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
    10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attivita' in quota, oltre i due metri di altezza;
    11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
    12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
    13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
    14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

    Allegato I – Conferenza Stato Regioni, 30 Ottobre 2007

    MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' E LA SALUTE DEI TERZI

    1) Attivita' per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

    a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
    b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);
    c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.).

    2) Mansioni inerenti le attivita' di trasporto:

    a) conducenti di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
    b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplichi attivita' di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o piu' attivita' di sicurezza;
    c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
    d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
    e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delleferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
    f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
    g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonche' il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attivita' off-shore e delle navi posatubi;
    h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
    i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
    l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
    m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
    n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

    3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.