SERVIZI

I SERVIZI OFFERTI DALLO STUDIO COMPRENDONO:

1) Svolgimento dell’incarico di Medico Competente con tutte le attività previste dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008):

a) collaborazione con il datore di lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, alla organizzazione del servizio di primo soccorso;
b) effettuazione della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituzione e aggiornamento di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, della documentazione sanitaria, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196 e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, della documentazione sanitaria fornendo le informazioni riguardo la necessita di conservazione;
f) invio all’ISPESL, delle cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dalla legge;
g) informazione dei lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti;
h) comunicazione ai lavoratori interessati dei risultati della sorveglianza sanitaria;
i) comunicazione per iscritto al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e delle indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
l) visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
m) partecipazione alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

2) Effettuazione della Sorveglianza Sanitaria:

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità puo assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Le visite mediche non possono essere effettuate:
a) in fase preassuntiva;
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Le visite mediche, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e strumentali ritenuti necessari dal medico competente. Gli esami clinici, biologici e strumentali più comunemente effettuati nel corso della sorveglianza sanitaria comprendono:

  • Audiometria
  • Spirometria
  • Elettrocardiogramma (ECG)
  • Visiotest
  • RX (torace, rachide lombo-sacrale...)
  • Esami di laboratorio su sangue e urine  (per analisi cliniche e tossicologiche)
  • Esame funzionale del rachide
  • Esame funzionale dell’arto superiore
  • Vaccinazioni
  • Visite specialistiche di secondo livello

Nei casi ed alle condizioni previste dalla legge, le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Gli esiti della visita medica sono allegati alla cartella sanitaria e di rischio
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.

3) Corsi di Formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

Formazione ed Informazione del personale dipendente con l'organizzazione di Corsi specifici in materia di:

  • Uso corretto del Videoterminale; 
  • Movimentazione manuale dei Carichi; 
  • Primo Soccorso in Azienda;
  • Prevenzione del consumo di alcool e sostanze stupefacenti

4) Consulenza in materia previdenziale e assistenziale:

Consulenza specialistica nel settore previdenziale ed assistenziale (invalidita civile, riconoscimento assegno di invalidità, pensione di inabilità, assegno di accompagnamento, malattia professionale).

5) Valutazione del Rischio stress lavoro-correlato:

Il D.Lgs. 81/2008 rende più esplicito l’obbligo di valutare lo stress. L’art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) stabilisce che la valutazione deve riguardare tutti i rischi, compresi i rischi particolari “tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004”. Secondo tale accordo lo stress da lavoro è considerato, a livello internazionale, europeo e nazionale, un problema sia dai datori di lavoro che dai lavoratori. Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a prescindere dalla dimensione dell’azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. Lo Studio Medico Gerardi effettua la valutazione del rischio stress lavoro-correlato grazie ad una equipe composta da Medici e Psicologi che collaborano a stretto contatto con le figure aziendali della sicurezza (Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente, RLS) e mettendo a punto specifici protocolli adeguati alle caratteristiche della Azienda in esame.